欧盟对葡萄酒标签的新规定,欧盟委员会的指导方针

Nuove regole Ue sull'etichettatura del vino, linee guida della Commissione europea

1) Etichetta del vino e introduzione

"Norme di commercializzazione" Oltre ai Regolamenti Delegati (UE) 1308/2013, 2019/933, la normativa relativa al vino è attualmente attuata nel Regolamento sull'Organizzazione Comune dei Mercati (UE) n. 2019/934 (OCM o CMO, Organizzazione Comune dei Mercati) definizione.

Etichettatura In assenza di normative di settore, la presentazione e l'esposizione dei vini è soggetta alle regole generali stabilite nel Regolamento sulle informazioni alimentari (UE) n. 1169/11 (FIR).

La dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti rispettano le norme degli articoli 30-35 e degli articoli 18, 20, 21.1 e 22 del FIR, allegati VI-VIII, ma non pregiudicano quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 48 bis del l'OCM.

2) Informazioni obbligatorie su etichette ed etichette elettroniche

Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta o presentate in formato elettronico includono:

i) Designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compresi, se del caso, i termini "dealcolizzato"/"parzialmente dealcolizzato"). Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 119.2 dell'OCM, per alcuni vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta,

(ii) il termine “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) o “Indicazione Geografica Protetta” (IGP) e le denominazioni associate dei vini DOP/IGP,

iii) concentrazione effettiva di alcol in volume,

iv) dichiarazione di origine,

v) Nome dell'imbottigliatore o, per alcune categorie di prodotti (4,5,6,7), nome del produttore o del venditore (se pertinente),

vi) Contenuto netto,

vii) Contenuto di zucchero delle categorie di vini spumanti (4,5,6,7),

viii) Indicazioni nutrizionali,

ix) elenco degli ingredienti,

x) Durata minima di conservazione dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati.

3) Elenco degli ingredienti

L'elenco degli ingredienti deve iniziare con la parola “ingredienti” e riportare i singoli ingredienti in ordine decrescente di peso (FIR, articolo 18). Gli ingredienti residui che costituiscono meno del 2% del peso del prodotto possono essere elencati dopo gli ingredienti principali in un ordine diverso. Tutti gli ingredienti devono essere etichettati con i loro nomi specifici.

additivo L'alimento deve essere menzionato nell'elenco degli ingredienti mediante il codice di autorizzazione E... o con una denominazione specifica, preceduta dalla sua categoria funzionale. Gli unici additivi autorizzati per l'uso nella produzione del vino sono elencati nel Regolamento di Autorizzazione (UE) 2019/934, Allegato I, Parte A, Tabella 2.

3.1) Ausili tecnici

Non è obbligatorio e viceversa indicare gli additivi alimentari e gli enzimi utilizzati come ausiliari tecnici, fermo restando l'obbligo di citare esplicitamente le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (FIR, articolo 9).

Gli allergeni devono essere facilmente visibili ai consumatori in ogni momento. Esistono prove grafiche, ovvero carattere, dimensione, colore, stile, sfondo diversi rispetto ad altri ingredienti (Regolamento UE 1169/11, articolo 21.1).

se elenco Per gli ingredienti provvisti di etichetta elettronica , l'indicazione dell'allergene deve essere preceduta da ' contiene ' (Regolamento UE 2019/33, articolo 42, articolo 48-bis.4, Allegato 1).

3.2) Sostanze arricchite

Sostanze concentrate Si tenga presente che nella produzione del vino sono riconosciuti il ​​“mosto concentrato”, il “mosto distillato concentrato” e il “saccarosio” (Organismo di gestione collettiva, Allegato VII, Parte 1).

Elenco degli ingredienti – A differenza della trasparenza dichiarata dalla Commissione Europea (4) – può essere compilata anche utilizzando:

  • Nome del succo d'uva, compreso il succo d'uva corretto, nome della categoria "Concentrato di succo d'uva" (parte A),
  • L'indicazione "saccarosio" (cioè zucchero) è solo facoltativa. In questo caso, fermo restando l'obbligo di contrassegnare separatamente l'articolo. Tuttavia, tutti i tipi di saccarosio possono essere designati come "zucchero".

4) ' Imbottigliamento e

Ignora i requisiti di chiarezza Oltre alla chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori (Regolamento UE 1169/11, art. 7,36), la dicitura ' Può essere imbottigliato sotto atmosfera protettiva ' può essere sostituita con ' Può essere imbottigliato sotto atmosfera protettiva ' (Regolamento UE 2019/33, art. 48-bis.6). Se il vino viene conservato in atmosfera controllata, una di queste istruzioni è sempre obbligatoria, senza alcun obbligo di specificare il nome del gas utilizzato.

5) Dichiarazione nutrizionale

Le dichiarazioni nutrizionali seguono le indicazioni contenute nel regolamento. UE 1169/11 (FIR), articolo 34. Pertanto deve essere presentata in forma tabellare – elementi disposti in un elenco verticale con numeri allineati – a meno che la dimensione dell'etichetta non sia inferiore, nel qual caso può essere utilizzato un formato lineare. Quest'ultimo presupposto ovviamente non si applica alle etichette elettroniche.

Ordine dei valori nutrizionali Seguire le regole generali a turno. Valore energetico (kJ, kcal), grassi (di cui grassi saturi), carboidrati (di cui zucchero), proteine, sale (in equivalenti di sodio). (5) Se uno o più elementi hanno valore pari a zero, la relativa voce può essere sostituita da “ Contiene tracce di (…) ”.

5.1) Valore nutrizionale e criteri di calcolo

Valori nutrizionali Sono valori medi determinati da:

  • Analisi dell'alimento da parte del produttore (questa opzione dovrebbe essere preferita dati i cambiamenti associati al processo di fermentazione), oppure
  • la media conosciuta o effettiva degli ingredienti utilizzati, o
  • Il calcolo parte da dati generalmente stabiliti e accettati (FIR, Sezione 31).

I valori energetici devono essere calcolati utilizzando i fattori di conversione indicati nell'allegato XIV del Regolamento (UE) 1169/11 ed espressi prima in kilojoule (kJ) e poi in kilocalorie (kcal). Per le bevande il valore energetico e nutrizionale deve essere sempre espresso per 100 ml di prodotto (FIR, articolo 32.2).

6) Campo visivo e visibilità

Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti Devono apparire nello stesso campo visivo delle altre istruzioni obbligatorie (ad eccezione del codice del lotto, che può essere riportato altrove) e poter essere letti contemporaneamente senza ruotare il contenitore (Regolamento UE 2019/33, articolo 40.1).

Essi devono essere indelebili e chiaramente distinguibili da tutte le altre istruzioni scritte e dai disegni. Qualunque sia il formato utilizzato, le sue dimensioni devono essere pari o superiori a 1,2 mm (Regolamento UE 2019/33, articolo 40.3). (6)

7) Efficace

Come regola di base , queste nuove marcature obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a partire dalla corrispondente data applicabile specificata nel Regolamento (UE) 2021/2117 (ovvero l’8 dicembre 2023). Tuttavia, i vini “prodotti” prima di tale data possono continuare a essere immessi in commercio soggetti ai requisiti di etichettatura applicabili. Disponibile fino all'8 dicembre 2023, fino a esaurimento scorte.

Commissione europea Pertanto, è posseduto (non ad esso delegato) il potere di proporre deroghe (prive di valore giuridico) alla normativa europea. Si cita poi un'ulteriore estensione dei termini di applicazione, in quanto il vino è considerato “prodotto” non solo dopo che la fermentazione è terminata, ma anche dopo che sono state messe in atto determinate pratiche enologiche.

Ecco alcuni esempi :

- Vino (Categoria 1) È un prodotto ottenuto unicamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva (pigiata o meno) o del mosto d'uva. Il vino deve raggiungere il contenuto alcolico e i livelli di acidità richiesti come indicato nell'Allegato VII, Parte II, Punto 1 del Regolamento OCM.

- Vino frizzante (Categoria 4) Se ottenuto mediante seconda fermentazione alcolica, il vino si considera “prodotto” solo dopo che la seconda fermentazione è terminata e il prodotto ha raggiunto le condizioni di gradazione alcolica e di sovrappressione specificate nell'Allegato VII, Parte II del Regolamento OCM.

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