欧盟 - 新西兰协议:地理标志的相互保护

Accordo UE-Nuova Zelanda: protezione reciproca delle indicazioni geografiche

L'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda introduce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per ciascuna parte. L'accordo proteggerà tutte le indicazioni geografiche di vini e liquori nell'UE, nonché 163 indicazioni geografiche alimentari.

L'Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, introduce anche un sistema di protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna parte.

Le indicazioni geografiche italiane protette dei prodotti agricoli (DOP e IGP) elencate nell'Allegato 18-B dell'Accordo comprendono:

Aceto balsamico di Modena; Formaggio Asiago; Manzo della Valtellina; Formaggio Castermagno; Salsiccia Fenocchione; Fontina; Formaggio Gorgozola; Formaggio Padano; Mele d'alpeggio; Formaggio Montasio; Olio d'oliva di montagna Ibramonte; Morta della prosciutto bolognese; Bufala campana; Parmigiano; Formaggio romano caprino; Formaggio caprino toscano; Formaggio Piave; Prosciutto crudo di Parma; Prosciutto San Daniele; Prosciutto toscano; Formaggio Valpadana; Salsiccia cacciatrice italiana; Formaggio Taleggio.

Nel complesso, l’accordo proteggerà tutte le IG di vini e liquori nell’UE, nonché 163 IG alimentari.

L'elenco delle indicazioni geografiche nell'allegato 18-B può essere modificato da una decisione della Commissione per il commercio e può essere modificato aggiungendo ulteriori indicazioni geografiche. Le aggiunte a tale elenco non potranno superare le 30 DOP e IGP per soggetto ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

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